Quando avviene la perdita delle agevolazioni prima casa in caso di vendita
Pubblicato in News il 14 lug 2020

Con l'ordinanza n. 11221 dell'11 giugno 2020, la Cassazione ha ricordato
quando avviene la perdita delle agevolazioni prima casa in caso di
vendita. Vediamo a cosa bisogna stare attenti per conservare il beneficio.
Come chiarito, in caso di acquisto dell'immobile usufruendo delle agevolazioni
prima casa, qualora l'abitazione venga trasferita prima del decorso del
termine di cinque anni dalla data di acquisto, il contribuente perde il
beneficio e deve versare le imposte non assolte nella misura ordinaria e la
sovrattassa. La perdita delle agevolazioni prima casa in caso di
vendita non si verifica se il contribuente procede all'acquisto di
un altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro
un anno dall'alienazione.
Nello specifico, l'ordinanza della Cassazione ha ricordato quanto
stabilito, in tema di agevolazioni prima casa, dall'art. 1, 4 comma, della nota
2-bis, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986.
Tale norma prevede la perdita delle agevolazioni prima casa, "con
obbligo del contribuente di versare le imposte non assolte nella misura
ordinaria, nonché la relativa sovrattassa, anche in caso di trasferimento
dell'immobile acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla
data di acquisto, a meno che, entro un anno dall'alienazione, il contribuente
abbia proceduto all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria
abitazione principale".
Secondo quanto sottolineato, "al fine di consentire al contribuente di
evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni sono, dunque, previste, con
riferimento all'acquisto del secondo immobile, condizioni diverse rispetto a
quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per l'acquisto
del primo immobile. In particolare, mentre il riconoscimento del beneficio è
subordinato al trasferimento della residenza del contribuente nel comune ove è
ubicato l'immobile acquistato, il mantenimento dello stesso in caso di
alienazione dell'immobile acquistato è subordinato alla più restrittiva
condizione dell'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione
principale".
Quali sono le
agevolazioni fiscali prima casa
Se il venditore è un
privato o un'impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i
benefici prima casa sono:
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
- imposta catastale fissa di 50 euro.
Se si acquista da un'impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da
versare con i benefici prima casa sono:
- imposta di registro fissa di 200 euro;
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro;
- imposta catastale fissa di 200 euro.
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